Art. 8.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Per la quota di contribuzione non corrisposta si provvede a carico del bilancio dello Stato.
      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti nelle liste di mobilità e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da più di un anno».